SICUREZZA in mare
LA SICUREZZA
Nel 1992 veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale, dall'ex ministero della marina mercantile, l'art.3; parte del decreto del presidente della repubblica n.435
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE".
In particolare l'articolo 35 era così redatto:
1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata, riguardanti:
a) La compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette;
b) L'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste;
c) L'impianto di esaurimento sentina;
d) La compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette;
e) Tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate;
f) I mezzi di sfuggita;
g) La sistemazione dei mezzi di salvataggio;
h) La sistemazione degli organi di governo;
i) La sistemazione delle bussole;
l) La sistemazione dei fanali;
m) La trasmissione degli ordini;
n) I computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte.
2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario.
3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.