I REGISTRI DI CLASSIFICA - raffaele staiano

Raffaele Staiano Naval ArchitectRaffaele Staiano Ingegnere Navale

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I REGISTRI DI CLASSIFICA

APPROFONDIMENTI
Nel XVII secolo erano molto diffuse, soprattutto in Inghilterra, le assicurazioni marittime. In questo secolo, nella zona portuale di Londra, alcuni caffè erano divenuti luoghi di ritrovo dove finanzieri, imprenditori e mercanti potevano trattare i loro affari. In questi caffè alcuni proprietari di navi o commercianti trovavano finanzieri disposti ad assicurare navi o carichi. Edward Lloyd aveva un caffè prima nella Tower Sreet, poi nella Lime Street. Il caffè di Lloyd divenne quello più frequentato da persone interessate alle assicurazioni marittime. Nel 1696 vide la luce il Lloyd's News, printed for Edward Lloyd, caffee Man che fu pubblicato per poco tempo. Nel 1712, morto Edward Lloyd, il gruppo di assicuratori che si riuniva in quei locali acquistò il caffè conservandone il nome. Nel 1734 iniziò la pubblicazione del Lloyd's List & Shipping Gazette. Nel 1760 si dicise di compilare a mano una lista di navi con accanto una serie di dati utili per gli assicuratori. Tale lista veniva aggiornata periodicamente. Nel 1764 comparve la prima lista stampata che, oltre al nome, riportava le sue caratteristiche tecniche e le condizioni della nave ed una lettera che ne riassumeva il giudizio tecnico [da A (condizioni perfette) ad U (condizioni non accettabili)] ed un'altra riguardante l'equipaggiamento [G (good), M (mediocre) o B (bad)]. Nasceva così il Register Book, pubblicato annualmente. Nel 1854 il controllo del Register fu affidato ad un ente autonomo che approntò un regolamento per la costruzione, l'allestimento ed i mezzi di sicurezza delle navi. L'osservanza di tale regolamento divenne condizione indispensabile per poter assicurare una nave con i Lloyd's.
 Altri Registri di classificazione nacquero in altri paesi (1760 Lloyd's Register of Shipping, 1823 Bureau Veritas, 1861 Registro Italiano Navale, 1862 American Bureau of Shipping, 1864 Det Norske Veritas, 1867 Germanischer Lloyd, 1899 Nippon Kaiji Kyokai, ecc.). I principali enti di classificazione navale, attualmente operanti, sono riportati di seguito.
I registri, attraverso propri tecnici, seguono la costruzione delle navi, controllandone, nelle diverse fasi, la qualità e la lavorazione dei materiali impiegati. Seguono l'allestimento e l'equipaggiamento che viene fatto con beni omologati o collaudati dal registro. Assistono agli accertamenti tecnici ed alle prove di collaudo a terra ed in mare. Sulle navi in esercizio esercitano un controllo continuo attraverso visite a carattere ordinario e straordinario, a scadenze periodiche e in caso di avarie o di importanti lavori di trasformazione. I registri pubblicano propri regolamenti che riguardano tutti gli aspetti tecnici in generale e per particolari tipologie di navi.

 Alcuni registri di classificazione navale sono inseriti nell'amministrazione statale attraverso il riconoscimento della personalità giuridica pubblica; altri registri di classificazione navale sono soggetti di diritto privato, incaricati di pubbliche funzioni o di pubblici servizi.
 In base al R.D.L. n° 1513 del 9 luglio 1936 al Registro Italiano Navale venivano affidate le attribuzioni relative alla navigazione marittima ed interna. Pertanto il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) risultava di fatto essere un ente pubblico che provvedeva, in regime di monopolio, alla classificazione delle navi ed ad altre funzioni che in precedenza erano svolte esclusivamente o parallelamente da organi diretti dell'amministrazione dello Stato. Il citato decreto legge suddivideva i compiti del R.I.Na. in categorie a seconda che lo stesso agiva come istituto di classificazione, come ente di collaudo, come delegato del governo italiano e come organo tecnico del competente ministero o come delegato di governi o di enti non italiani.
 La situazione ora accennata veniva radicalmente modificata dal decreto luotenenziale n° 340 del 22 gennaio 1947. Esso ribadiva la legittimazione dell'autorità marittima per quanto riguardava le funzioni attinenti alla sicurezza della navigazione già previste dall'art. 165 del Codice della Navigazione; al R.I.Na. venivano riconosciute le attribuzioni previste nell'art. 166 del C.d.N. Mancando all'autorità marittima personale tecnico (ingegneri navali, periti navali, ecc.), di fatto il R.I.Na. assorbiva tutte le funzioni ingenerando, spesso, perplessità e confusione.

 Con il decreto legislativo n° 314 del 3 agosto 1998 - in attuazione della direttiva della Comunità Europea (94/57/CE), relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE - la materia è stata profondamente innovata.
 Il detto decreto, come detto nell'art. 1, si propone i seguenti fini:
" a) stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale, con riferimento alla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), alla convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (Bordo Libero), ed alla convenzione internazionale del 1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi (MARPOL) con i relativi protocolli e codici aventi valore vincolante;
b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni ed i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;
d) provvede al riordino del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria."

 Ciascun registro di classifica pubblica annualmente l'elenco delle navi da esso classificate. Per quanto riguarda il R.I.Na., i volumi annualmente pubblicati sono:
  •   Volume I - comprendente le navi e le altre unità classificate, compreso il naviglio da diporto, installazioni off-shore classificate, apparecchi ed impianti per il lavoro subacqueo classificati o qualificati dal RINA;
  •   Volume II - comprendente il naviglio di bandiera italiana non classificato, ma munito del Certificato di Navigabilità.
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