SICUREZZA in mare - raffaele staiano

Raffaele Staiano Naval ArchitectRaffaele Staiano Ingegnere Navale

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SICUREZZA in mare

LA SICUREZZA

Piano
Dei Fanali

Sistemazione
Ordini e Bussole

Piano Mezzi
Salvataggio

Safety  
Plan

Piano Sicurezza
del lavoro"271"

Piano Dotazioni Antincendio

Piano Organi di Governo

Piano
Compartimentazione Tagliafuoco

Piano
Compartimentazione di galleggiabilità

Impianto
Sentina


Nel 1992 veniva pubblicato sulla gazzetta ufficiale, dall'ex ministero della marina mercantile, l'art.3; parte del decreto del presidente della repubblica n.435
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE".





In particolare l'articolo 35 era così redatto:

1.
Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata, riguardanti:

a)  
La compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette;
b)   
L'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste;
c)   L'impianto di esaurimento sentina;
d)   La compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette;
e) Tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate;
f)   I mezzi di sfuggita;
g)
 La sistemazione dei mezzi di salvataggio;
h)  La sistemazione degli organi di governo;
i)   La sistemazione delle bussole;
l)   La sistemazione dei fanali;
m) La trasmissione degli ordini;
n) I computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte.

2.   I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario.
3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.

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